Sono imposte di diversa natura che vanno versate all’erario in casi ben specifici. Per quanto riguarda l’imposta catastale, è da versare all'Agenzia delle Entrate nel momento in cui si compra un immobile, essa è stabilita nella misura di € 168,00 nel caso in cui la parte venditrice sia colei che ha costruito o ristrutturato l’immobile oggetto della compravendita, diversamente sarà pari all’1% del valore dell’immobile assumendo così il carattere di imposta progressiva.
L’imposta di registro va versata anch’essa all’Agenzia delle Entrate nel territorio in cui risiede il Pubblico Ufficiale, ovvero il Notaio, per la registrazione di un atto o di un negozio e viene determinata sulla base del valore economico dell'atto.
L’ imposta ipotecaria è la tassa per gli atti di trascrizione, iscrizione, rinnovazione nei pubblici registri immobiliari, che fanno seguito a compravendita, donazione, successione di beni immobili. Non sono soggetti a questa imposta tutti gli atti che hanno per beneficiari lo Stato, le Regioni, le Provincie e i Comuni. Sono altresì esenti gli atti cui i beneficiari siano le onlus (associazioni non a scopo di lucro).
L’imposta sostituiva si ha quando si accende un mutuo ipotecario e, come suggerisce il nome stesso dell’imposta sostituisce tutte la altre. Essa è applicata nella misura dello 0,25% nel caso di acquisto o ristrutturazione di un immobile destinato a prima abitazione, mentre è quantificata nella misura del 2% per l’acquisto o la ristrutturazione della seconda casa.
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